Condizioni contrattuali generali
CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI (CCG) PER LA VENDITA E LA FORNITURA DI MERCI
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Le seguenti Condizioni contrattuali generali (CCG) si applicano nelle transazioni commerciali con imprese (§14 BGB), persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni speciali di natura pubblica-giuridica. Condizioni contrarie o divergenti dalle nostre CCG saranno da noi considerate vincolanti esclusivamente se le avremo espressamente autorizzate in ogni singolo caso. Le nostro condizioni contrattuali si applicano al più tardi con la ricezione della fornitura. Nella misura in cui tra noi e i nostri clienti non sia stato espressamente dichiarato altro, trovano applicazione anche le disposizioni del Codice Civile (CC). b) Le nostre offerte si intendono senza impegno; gli ordini e altri accordi si attuano esclusivamente a seguito di conferma scritta. c) Il cliente è responsabile della completezza, correttezza e tempestività dei documenti di esecuzione che egli stesso deve acquisire o generare. d) Se, fidandoci del cliente, tratteniamo capacità produttive e, per motivi che spetta al cliente giustificare, si giunge a una realizzazione tarda o nulla, allora sarà il cliente a rispondere dei danni da ciò originatisi.
2. FORNITURA
a) Luogo di adempimento per la fornitura è il cementificio, il magazzino di spedizione o l’impresa che compare sul nostro ordine, a meno che, sia stato concordato diversamente. Ogni fornitura avviene a costo e pericolo del cliente. Ci riserviamo di stabilire il tipo di spedizione, purché non ne sia stato concordato un altro. Ci riserviamo il diritto di effettuare consegne parziali degli ordini, qualora non sia stato concordato diversamente. Contestazioni non considerevoli delle consegne parziali non esonerano dall’obbligo di accettare secondo contratto la quantità restante della merce ordinata. In caso di fornitura al cantiere, corrispondente al contratto, il cliente prevede idonee vie di accesso e lo scarico immediato; altrimenti, risponderà dei danni originatisi e di spese aggiuntive. b) I termini di spedizione stabiliti si riferiscono, se non diversamente stipulato, alla messa a disposizione della merce da consegnare ovvero da spedire allo stabilimento ovvero al magazzino. Il nostro obbligo di fornitura non sussiste nella misura in cui, per il componente in questione, non abbiamo ricevuto i documenti di esecuzione necessari alla fornitura nonché la documentazione necessaria o mirata all’esecuzione dell’ordine, ovvero non ci sono state comunicate le informazioni pertinenti. In caso di vendita diretta in fabbrica, posizioniamo la merce sul veicolo del vettore in base alle istruzioni per personale conducente. Sarà il vettore a dover garantire un carico sicuro dal punto di vista di trasporto e funzionamento in base all’attuale standard della tecnica di caricamento. Inoltre, il vettore deve installare i necessari dispositivi di protezione del carico. Non siamo obbligati a verificare le misure di protezione del carico attuale, né risponderemo dei danni riconducibili a fissaggio insufficiente del carico. c) Carenza di materie prime o corrente, scioperi, serrate, intralci al traffico e delibere amministrative, nonché l’inosservanza dei termini di fornitura da parte dei nostri fornitori, guasti aziendali, qualsiasi caso di forza maggiore e altre condizioni che non siamo in grado di giustificare, noi o un’azienda che lavora per noi, ci esonerano, nell’arco di tutta la loro durata, dal nostro obbligo di fornitura, nella misura in cui esse limitano la nostra capacità di fornitura. Nei casi appena menzionati, siamo inoltre autorizzati a recedere dal contratto senza risarcimento danni - fatta salva la cifra 6 di queste CCG , qualora per noi la prestazione fosse diventata impossibile ovvero inaccettabile oppure qualora non fosse prevedibile il termine dall’ostacolo alla fornitura. Siamo inoltre autorizzati alla rescissione se, anche dopo conferma dell’ordine ricevuta, si verifica un aumento dei costi di materie prime ed energia, inattesi e straordinari (20% e oltre), e che si riflettono sul prezzo di vendita. Al contrario, l’acquirente è autorizzato alla rescissione se, anche dopo conferma dell’ordine ricevuta, si verifica un ribasso dei costi di materie prime ed energia, inattesi e straordinari (20% e oltre), e che si riflettono sul prezzo di vendita. Il nostro obbligo di fornita non sussiste, finché l'acquirente è in ritardo, nei nostri confronti, in relazione a una passività esigibile. Se veniamo a conoscenza di fatti o condizioni, che motivano dubbi sulla solvibilità dell'acquirente (ad es. saldo non avvenuto di fatture scadute e sollecitate) e l'acquirente, nonostante il sollecito, non è pronto a garantire sufficiente prestazione di garanzia, allora siamo sempre autorizzati, totalmente o parzialmente, a recedere dal contratto senza risarcimento danni - nel rispetto della cifra 6 di queste CCG. d) L’ordinante è autorizzato a recedere dal contratto a causa di fornitura in ritardo o a chiedere il risarcimento danni ai sensi della cifra 6, se il fornitore è in ritardo e se una proroga del termine adeguata, definita dall’ordinante, con minaccia di rifiuto, è scaduta senza successo. L’ordinante è obbligato, su nostra richiesta, ed entro un termine adeguato, a chiarire se rescinde il contratto per il ritardo di fornitura e/o se richiede un risarcimento danni al posto della prestazione ai sensi della cifra 6 oppure se insiste per ottenere la fornitura. e) Le penali contrattuali hanno effetto nei nostri confronti solamente se sono state definite in un apposito accordo. f) In caso di produzioni speciali (anche colori speciali) le quantità ordinate sono vincolanti per l’acquirente e vanno accettate in ogni caso. La fatturazione avviene al più tardi 4 settimane dopo la realizzazione dei prodotti. Non sussiste alcun diritto alla produzione successiva di quantità aggiuntive. Inoltre, ci riserviamo di far valere il diritto all’acconto. g) Se, su richiesta dell’ordinante, vanno ricommissionati carichi già commissionati una volta, allora vanno rimborsati i corrispondenti costi. h) Nella misura in cui, con nostra autorizzazione, vengono ritirate merci prive di guasti e rivendibili, allora effettuiamo una detrazione della commissione di reimmagazzinamento per un ammontare del 20% del valore della merce. i) Se un ordine viene stornato prima della fornitura, ci riserviamo il diritto di calcolare una commissione di storno pari al 15% del valore dell’ordine. j) Gli imballaggi da noi immessi in viaggio vengono ritirati nell’ambito degli obblighi di legge, presso i nostri stabilimenti. k) Gli europallet vengono restituiti dopo aver detratto una commissione di scambio. l) Il termine di resto per gli europallet, che non sono stati sostituiti alla consegna, ammonta a 6 mesi. Alla scadenza di questo termine, i pallet si intendono come venduti.
3. RIVENDICAZIONE PER VIZI
a) La nostra responsabilità si estende alla corrispondente assenza di vizi dei nostri prodotti, corrispondente allo stato della tecnica. La nostra responsabilità è esclusa: - se i nostri prodotti non vengono stivati, montati, messi in funzione o usati in modo corretto da parte di cliente o terzi, - in caso di usura naturale, - in caso di utilizzo di mezzi d’esercizio non idonei (ad es. servizio invernale), b) Le rivendicazioni per vizi materiali scadono dopo 12 mesi. Ciò non vale nella misura in cui la legge, ai sensi di §§ 438 cpv. 1 n. 2 (opere edilizie e materiali per opere edilizie) e 634 a cpv. 1 n. 2 (vizi costruttivi) del Codice Civile prevede termini più lunghi. Il termine di scadenza inizia con la consegna del prodotto. c) Il cliente deve notificarci immediatamente i vizi riscontrati. d) In caso di denunce di vizi, i pagamenti del cliente devono essere trattenuti per un ammontare che corrisponde a un rapporto idoneo rispetto ai vizi materiali originatisi. Il cliente non può trattenere i pagamenti se viene fatta valere una denunci per vizi legittima. Se la denuncia di vizi si dimostra essere errata, allora siamo autorizzati a richiedere al cliente il rimborso delle corrispondenti spese. e) L’utilizzo di additivi naturali può comportare la variabilità dell’aspetto dei nostri prodotti, come ad es. efflorescenze, cambiamenti di colore, sbavature, pori, cavità o fratture superficiali. Tali differenze, cambiamenti o tolleranze - tranne che forniture errate - non rappresentano deviazioni dall’aspetto concordato o comune, nella misura in cui esse soddisfano le norme DIN. I modelli si intendono quindi come prototipi non vincolanti. Minime deviazioni da questi non giustificano contestazioni. Non sussistono rivendicazioni per vizi se gli oggetti forniti sono idonei all’uso comune e previsto contrattualmente e se presentano un aspetto comune in oggetti dello stesso tipo e che l’acquirente può aspettarsi per via del tipo di oggetto. f) Immediatamente dopo la ricezione, il cliente deve controllare la merce alla ricerca di vizi, aspetto garantito, fornitura errata, quantità mancanti o in eccesso. Nel caso la fornitura presenti vizi palesi, a noi va comunicato per iscritto, immediatamente o al più tardi entro sette giorni dalla ricezione della fornitura, il vizio non visibile di primo acchito, e al più tardi entro sette giorni dalla sua scoperta. In caso contrario, la fornitura si intenderà come accettata. Ammonimenti e pretese di diritti asseriti devono avvenire, in ogni caso, prima di trattamento, legatura o miscelazione ed entro il termine di garanzia. Il cliente deve fornirci la possibilità di una verifica immediata del reclamo, in particolare deve metterci a disposizione la merce danneggiata e il suo imballaggio tramite ispezione. Se si rifiuta, allora siamo esonerati dalla responsabilità per vizi. Solamente in casi urgenti, di pericolo per la sicurezza aziendale o a scopo di protezione da danni sproporzionatamente grandi, di cui andiamo immediatamente avvertiti, oppure se siamo in ritardo con la risoluzione del vizio, allora l’ordinante ha il diritto a risolvere il vizio da solo o mediante terzi e a richiederci il rimborso dei costi necessari. L’assunzione di costi di un perito incaricato necessita di un accordo scritto per singolo caso. g) Rivalse del cliente, stabilite per legge, e nei nostri confronti, valgono solamente se il cliente, con il suo acquirente, non ha effettuato alcun accordo aggiuntivo sulle rivendicazioni per vizi stabilite per legge. h) Sono escluse altre rivendicazioni del cliente, in particolare in relazione al rimborso per danni al posto della prestazione e il rimborso di un altro danno immediato o meno - inclusi danni accessori e futuri, non importa su quale fondamento giuridico essi si basino. Ciò non vale se aa) tacciamo consapevolmente una lacuna legale o materiale oppure se ci siamo assunti la garanzia sull'aspetto della merce, Profilbeton GmbH 08/18 34582 Borken bb) il danno è riconducibile a nostra premeditazione o negligenza grave, ai nostri rappresentanti legali e agenti preposti oppure a una lesione negligente di sostanziali obblighi contrattuali da parte di tali persone oppure cc) una lesione colpevole di un nostro obbligo, dei nostri rappresentanti legali o agenti preposti e tale lesione ha causati danni fisici o di salute. In caso di semplice negligenza il nostro obbligo di risarcimento è limitato all’ammontare dei danno prevedibile in base al tipo di contratto. h) Le disposizioni ai sensi della lettera h) si applicano corrispondentemente per rivendicazioni dirette dell’ordinante nei confronti dei nostri rappresentanti legali o agenti preposti.
4. PASSAGGIO DEL RISCHIO
a) Il pericolo passa al cliente, appena il prodotto lascia il nostro stabilimento o magazzino. Ciò vale anche se siamo noi ad occuparci della spedizione.
5. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
a) I prezzi si intendono franco fabbrica o magazzino, e quindi esclusi spedizione, imballaggio e IVA, purché non sia stato appositamente concordato altro. Qualora, tra stipula del contratto e la fornitura i prezzi vigenti dei nostri fornitori o altri costi pertinenti ai nostri prodotti dovessero aumentare, allora siamo autorizzati ad aumentare adeguatamente i prezzi concordati. Le nostre fatture, in sede aziendale, sono immediatamente esigibili dopo l’ingresso della fornitura; sconti ed eventuali abbuoni necessitano di un accordo apposito. Nella misura in cui la fattura non viene pagata entro 30 giorni dalla sua ricezione, tuttavia al più tardi 30 giorni dopo la fornitura, l’ordinante si intende in ritardo di pagamento e da parte nostra possiamo rendere validi gli interessi di ritardo nonché eventuali aggiuntivi danni dovuti al ritardo. In caso di ritardo di pagamento - ferme restando altre rivendicazioni - possiamo calcolare il tasso d’interesse di ritardo vigente per legge. In caso di ritardo di pagamento da parte del cliente siamo autorizzati - a nostra scelta, a rendere altre forniture o prestazioni dipendenti da pagamenti anticipati o prestazioni di garanzia, a richiedere il risarcimento danni per via del ritardo oppure a rescindere il contratto. Ciò non vale se il cliente ha impugnato di diritto la fornitura. Inoltre, possiamo restituire la cambiale accettata prima della scadenza e richiedere il pagamento contante immediato. b) Ci riserviamo il diritto di accettazione dei cambi. Possiamo rifiutarci di accettare assegni se sussistono dubbi fondati sulla copertura. L’accettazione avviene sempre e solo salvo buon fine. Spese per sconti, riscossioni e altri eventuali costi sono a carico del cliente e vanno pagati immediatamente in contanti. Per noi non sussiste alcun obbligo di presentazione o protesta tempestiva. Tutti i nostri crediti diventano immediatamente esigibili in ogni caso, se il cliente nei nostri confronti è in ritardo con il pagamento di un’altra passività. Lo stesso vale se egli interrompe i pagamenti, è indebitato, sul suo patrimonio è aperta una procedura di insolvenza oppure se l’apertura di una tale procedura viene rifiutata per carenza di attivi realizzati oppure se si rendono note condizioni che giustificano un dubbio fondato sull’affidabilità creditizia del cliente. c) In caso di crediti basati su più forniture o prestazioni, trova applicazione l’articolo 366 del Codice Civile dal punto di vista della compensazione di entrate di denaro su uno o l’altro debito. Il cliente non è autorizzato a interrompere i pagamenti oppure a rifiutarsi di pagare. Il diritto di ritenzione in caso di vizi materiali resta immutato ai sensi della cifra 3, lettera d). Con eventuali contro-crediti egli può solamente effettuare una messa in conto se questi sono incontestati, riconosciuti o passano in giudicato.
6. RISERVA DI PROPRIETÀ
a) Ci riserviamo il diritto su tutte le merci da noi fornite, fino alla corresponsione di tutti i crediti - senza fare riferimento alla loro base giuridica e al loro periodo di generazione - originatisi dal rapporto commerciale con il cliente, oppure fino alla compensazione di un eventuale saldo in conto corrente, in caso di accettazione di cambiali o assegni, fino alla loro riscossione. Il cliente può elaborare e/o rivendere i materiali da noi forniti nell’ambito del suo normale esercizio. L’autorizzazione alla rivendita si estingue se il cliente, con i suoi acquirenti, ha concordato il divieto di cessione. Il cliente è obbligato a trattare con cura le merci sottoposte a riserva di proprietà. In caso di lesione di tale disposizione, siamo autorizzati a richiedere l’immediata restituzione. b) Nella misura in cui sussiste la riserva di proprietà, il trattamento o la lavorazione della merce sottoposta a riserva avvengono per noi. Ci spetta la proprietà o la comproprietà, §§ 947, 950 CC, sui nuovi materiali così originatisi. In caso di legatura o miscelazione della merce sottoposta a riserva con altri materiali, ci spetta la comproprietà sul nuovo materiali in relazione al valore della merce sottoposta a riserva pari al valore degli altri materiali al momento della legatura o miscelazione, § 948 CC. I nuovi materiali originatisi mediante lavorazione o trattamento ovvero miscelazione si intendono come merce sottoposta a riserva ai sensi di queste condizioni. In tale ambito, il cliente cede a noi i suoi diritti e tutti i diritti accessori derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riserva, nei confronti dei suoi acquirenti, ovvero in caso di trattamento, legatura o miscelazione per un ammontare pari al valore della merce da noi fornita. c) Su nostra richiesta, il cliente, appena entra in fase di ritardo, deve rendere nota la sua cessione ai debitori, fornire a noi le informazioni necessarie e consegnarci la documentazione. Se il valore della merce sottoposta a riserva di proprietà oppure delle garanzie a noi fornite supera l’ammontare dei nostri crediti complessivamente di oltre il 20%, allora, su richiesta dell'acquirente, siamo obbligati al rilascio o alla retrocessione. d) se la merce fornita o i materiali da essa prodotti vengono installati nella proprietà di un terzo, in modo da diventare componenti sostanziali della proprietà, allora a noi passano i crediti del cliente nei confronti del suo acquirente, originatisi al posto di tali materiali, per un ammontare pari al valore del prezzo di acquisto della nostra merce installata, a scopo di garanzia del nostro credito, senza che sia necessaria una apposita dichiarazione di cessione. Il trasferimento di tale credito è concordato verificarsi al momento dell’originarsi del credito. e) Il cliente non può impegnare o la merce sottoposta a riserva di proprietà né trasferirla a scopo di garanzia e deve notificarci immediatamente le costituzioni in pegno avvenute per mezzo della gestione di terzi. f) In caso facessimo valore la riserva di proprietà, effettuassimo la restituzione, oppure costituissimo in pegno l’oggetto fornito, non è consentita alcuna rescissione del contratto. In caso di restituzione, siamo autorizzati a riutilizzare gli oggetti una volta a nostra libera disposizione, in seguito a precedente ammonizione e stabilimento di un termine adeguato. Gli importi recuperati vengono scalcolati dalle nostre rivendicazioni, dopo la detrazione di adeguati costi di recupero.
7. ALTRI DIRITTI DI RISARCIMENTO DANNI
a) Sono esclusi diritti di risarcimento danni e spese da parte del cliente (di seguito: diritto di risarcimento danni), indipendentemente dalla base giuridica, in particolare per via della lesione di obblighi derivanti dal rapporto obbligatorio e per via di azione non consentita. b) Ciò non vale se si garantisce obbligatoriamente, ad es. in base alla legge sulla responsabilità di produzione, in casi di premeditazione, di negligenza grave, per via di lesioni dannose per la vita, il corpo o la salute, dovute alla violazione di obblighi contrattuali sostanziali. Il diritto di risarcimento danni per la violazione di obblighi contrattuali sostanziali è tuttavia limitato ai danni prevedibili e tipici per il contratto stipulato, purché non sussista premeditazione o negligenza grave oppure se si deve rispondere di lesioni dannose per la vita, il corpo o la salute. Una modifica dell’onere di prova a svantaggio del cliente non è collegata ai regolamenti sopra menzionati. c) Nella misura in cui al cliente spettano, in base a questa cifra, dei diritti di risarcimento danni, questi si estinguono con la scadenza del termine di scadenza valido per i diritti di risarcimento danni ai sensi della cifra 3 lettera b).
8. CONSULENZA
a) Le consulenze tecniche non rientrano nell’ambito del contratto di fornitura; sono vincolanti esclusivamente se stabilite per iscritto. Non esonerano il cliente dagli obblighi di trattamento corretto dei nostri prodotti. b) I suggerimenti di costruzione e altri tipi di suggerimenti, le bozze, i disegni e gli utensili forniti restano di nostra proprietà e non devono essere resi accessibili a terzi, né riprodotti, nemmeno parzialmente, senza la nostra autorizzazione, esattamente come gli altri documenti messi a disposizione da parte nostra.
9. CLAUSOLE FINALI
a) Tribunale competente, anche per procedure relative a cambiali, assegni o certificati - è la sede della nostra azienda. b) Sul rapporto contrattuale si applica il diritto tedesco, esclusa la La Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili. c) Qualora singole disposizioni di queste CCG dovessero, totalmente o in parte, essere o diventare inefficaci, restano intatti i restanti regolamenti. d) Nella misura in cui, nell’ambito del rapporto commerciale, da parte nostra vengono trattati dati personali, questi vengono gestiti secondo le disposizioni di legge, in particolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (“RGPD”), e della Legge sulla modifica della protezione dei dati e della Legge di attuazione UE (nuova “Legge federale sulla protezione dei dati”).